Al fine del mantenimento della qualifica, l’Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero (SoccorritoreEsecutore) deve sottoporsi una prova di valutazione pratica, presso il CeFRA di appartenenza. Tale prova pratica dovrà essere organizzata e gestita direttamente dal CeFRA regionale, responsabile dell’esecuzione, o in accordo con la sua articolazione locale. Al termine della stessa dovrà essere comunicato formalmente l’esito alla AAT di competenza).
Tale prova pratica si compone di:
Uno scenario di simulazione “medico” (può essere uno scenario di BLSD);
Uno scenario di simulazione “trauma” (+ skill tecnica).
I possibili scenari devono essere i medesimi utilizzati per la valutazione pratica del secondo modulo (78 ore); lo scenario medico può essere uno scenario di BLSD e, se coincidente con il retraining certificativo DAE, verrà ritenuto valido come retraining. I soggetti già in possesso della certificazione di Soccorritore-Esecutore dovranno effettuare tale prova entro 5 anni dalla data dell’entrata in vigore dall’approvazione del presente regolamento; le successive riqualificazioni dovranno essere effettuate periodicamente, non oltre il 6° anno. I soggetti che acquisiscono la certificazione di Soccorritore-Esecutore dopo l’entrata in vigore del presente regolamento dovranno sostenere e ripetere tale prova periodicamente entro i successivi 6 anni.
Tali prove dovranno essere valutate da Soccorritori Istruttori regionali AREU. In caso di non superamento di una delle due prove, il candidato alla ri-qualificazione avrà la possibilità di sottoporsi alla successiva sessione. Qualora il candidato non fosse idoneo alla riqualificazione:
– dovrà effettuare un addestramento pratico obbligatorio di almeno 16 ore, prima della successiva riqualificazione;
– se alla terza riqualificazione il candidato non risultasse ancora idoneo, al fine di riprendere l’attività di soccorso extraospedaliero sui mezzi d’emergenza, dovrà necessariamente rifrequentare il secondo modulo (78 ore) e sostenere nuovamente l’esame finale di certificazione.
Nel caso in cui l’Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero (Soccorritore-Esecutore), non si sottoponesse alla riqualificazione entro 12 mesi dalla data di scadenza, il Direttore del CeFRA (o suo delegato) dovrà sospenderlo, fino a riqualificazione avvenuta. In questo caso, il CeFRA Regionale, dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile della AAT di afferenza. In tutti i casi sopra
citati, l’Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero (Soccorritore Esecutore), non potrà quindi esercitare tale attività fino al superamento della riqualificazione.